Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Rispetto alle erogazioni del vitalizio sospese alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del previgente comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995 e del relativo regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza, la sospensione prosegue senza soluzione di continuita' se la causa di sospensione e' contenuta all'interno dell'elencazione del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995, come modificato dalla presente legge.