Art. 5 
 
Autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie, sociosanitarie e
                               sociali 
 
  1. Il Comune di  ubicazione  delle  strutture  di  cui  all'art.  2
rilascia l'autorizzazione all'esercizio  delle  attivita'  sanitarie,
sociosanitarie e sociali. 
  2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione e' presentata  dai
soggetti interessati al comune il quale provvede  al  rilascio  o  al
diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento. 
  3. A tal fine  il  Comune,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento,
inoltra l'istanza ad A.Li.Sa. che  provvede  all'istruttoria  tecnica
nei successivi sessanta giorni. 
  4. A.Li.Sa.  effettua  l'istruttoria  tecnica  volta  ad  accertare
l'accettabilita' della domanda, nonche'  il  possesso  dei  requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione. A.Li.Sa., nel rispetto del  termine  di  cui  al
comma 3, trasmette gli esiti dell'istruttoria tecnica al Comune. 
  5. In caso di diniego di autorizzazione l'interessato puo' chiedere
il riesame del provvedimento entro i trenta  giorni  successivi  alla
sua adozione. Il comune procede al riesame entro  i  sessanta  giorni
successivi al ricevimento della domanda acquisendo, se necessario, le
valutazioni tecniche di A.Li.Sa.. 
  6. La variazione degli elementi rilevanti ai fini del provvedimento
di autorizzazione deve essere comunicata  entro  quindici  giorni  al
Comune di ubicazione  che  nei  successivi  trenta  giorni  adotta  i
provvedimenti conseguenti acquisendo, se necessario,  le  valutazioni
tecniche di competenza di A.Li.Sa.. Nelle more,  l'attivita'  oggetto
dell'autorizzazione puo' essere esercitata in via provvisoria. 
  7. I soggetti che intendono esercitare  piu'  attivita'  ovvero  la
stessa  attivita'  in  piu'  strutture  sono  tenuti   a   richiedere
l'autorizzazione all'esercizio  per  ciascuna  attivita'  e  ciascuna
struttura.