Art. 7 
 
                 Elenco delle strutture autorizzate 
 
  1. I  comuni  trasmettono  entro  quindici  giorni  ad  A.Li.Sa.  i
provvedimenti adottati ai sensi del presente Capo. 
  2.  A.Li.Sa.  pubblica  sul  proprio  sito  internet  istituzionale
l'elenco delle strutture autorizzate di cui all'art. 2.