Art. 4 
 
                      Competenze della Regione 
 
  1. In attuazione del d.lgs. 155/2010 e successive  modificazioni  e
integrazioni  e  della  ulteriore  normativa  di  settore,  sono   di
competenza della Regione le  funzioni  amministrative  relative  alla
valutazione  e  alla  gestione  della   qualita'   dell'aria   e   in
particolare: 
    a) la zonizzazione del territorio ai fini della valutazione della
qualita' dell'aria; 
    b) la classificazione, il riesame e l'aggiornamento delle zone  e
degli  agglomerati,  ai  fini  della   valutazione   della   qualita'
dell'aria; 
    c) la valutazione della qualita' dell'aria; 
    d) la definizione  della  rete  di  misura  ed  il  programma  di
valutazione della qualita' dell'aria; 
    e) l'adozione dei piani e delle relative misure per preservare  e
migliorare la qualita' dell'aria; 
    f) l'adozione dei piani di azione per la riduzione del rischio di
superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di
allarme; 
    g) l'adozione dei provvedimenti per informare il pubblico in caso
di superamento delle soglie di informazione e di allarme; 
    h) la  messa  a  disposizione  del  pubblico  delle  informazioni
relative alla qualita' dell'aria ambiente; 
    i) l'approvazione dei protocolli di controllo delle  stazioni  di
misura di proprieta' di privati ovvero di enti locali  facenti  parte
della rete di misura; 
    j) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in
atmosfera; 
    k) la definizione dei criteri per  la  gestione  degli  strumenti
necessari ad impostare le azioni  di  pianificazione,  prevenzione  e
controllo delle emissioni e della qualita' dell'aria; 
    l)  la  modellistica  per  lo  studio  della   diffusione   degli
inquinanti, per la valutazione delle proiezioni delle emissioni e per
la stima dell'efficacia delle misure e delle azioni  di  risanamento,
nonche' la  definizione  della  cartografia  di  riferimento  per  la
rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento; 
    m) l'indirizzo  ed  il  coordinamento  dei  compiti  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) di cui  alla
legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente ligure  e  riorganizzazione
delle attivita' e degli organismi di pianificazione,  programmazione,
gestione e controllo in campo ambientale) e successive  modificazioni
e integrazioni in materia; 
    n) l'esercizio dei poteri sostitutivi  in  caso  di  inerzia  dei
soggetti competenti; 
    o) le comunicazioni e  la  trasmissione  dei  dati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  (di  seguito
MATTM) e agli altri soggetti individuati  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    p) l'elaborazione degli scenari energetici; 
    q) le prescrizioni di installazione e adeguamento di stazioni  di
misurazione della qualita' dell'aria e di  punti  di  misura  per  il
monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza; 
    r)  la  definizione  del  programma  annuale  delle  campagne  di
monitoraggio che integrano la zonizzazione del territorio. 
  2. In attuazione del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, la Regione istituisce il Centro  di  acquisizione  dati
emissioni, la cui gestione e' affidata ad ARPAL.