Art. 5 Presentazione dell'istanza per via telematica 1. Le istanze di accesso presentate per via telematica sono valide se: a) sottoscritte mediante una delle modalita' di cui all' articolo 20 del d.lgs 82/2005; b) l'istante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; c) sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identita' in corso di validita'; d) trasmesse dall'istante dal proprio domicilio digitale, ai sensi dell' articolo 65 del d.lgs 82/2005.