Art. 6 Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente 1. Qualora l'istanza sia erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, se facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato. In caso contrario l'istanza non e' accoglibile. 2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente chi la riceve la trasmette tempestivamente alla struttura regionale interessata, dandone comunicazione nella ricevuta ex articolo 18 bis della legge 241/1990 a chi ha presentato la richiesta di accesso. 3. Qualora la struttura detenga solo in parte i dati e i documenti richiesti, trasmette l'istanza anche alla struttura competente.