Art. 6 
 
                    Presentazione dell'istanza ad 
               Amministrazione od ufficio incompetente 
 
  1.    Qualora     l'istanza     sia     erroneamente     presentata
all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la  richiesta  la
trasmette    all'amministrazione    competente,     se     facilmente
individuabile,  dandone  comunicazione   all'interessato.   In   caso
contrario l'istanza non e' accoglibile. 
  2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura
regionale competente chi la riceve la trasmette tempestivamente  alla
struttura regionale interessata, dandone comunicazione nella ricevuta
ex articolo 18 bis della  legge  241/1990  a  chi  ha  presentato  la
richiesta di accesso. 
  3. Qualora la struttura detenga solo in parte i dati e i  documenti
richiesti, trasmette l'istanza anche alla struttura competente.