Art. 9 
 
                       Registro degli accessi 
 
  1. Ciascuna direzione regionale cura la compilazione  del  registro
degli accessi anche attraverso il corretto utilizzo  della  procedura
di protocollazione. Il registro contiene l'elenco  delle  istanze  di
accesso pervenute e del loro esito. 
  2. Ciascuna direzione regionale cura l'aggiornamento semestrale del
registro degli accessi e  la  sua  pubblicazione  su  Amministrazione
Trasparente. La compilazione e l'aggiornamento del  registro  rientra
negli obblighi di  trasparenza  stabiliti  dalle  Linee  guida  Anac,
adottate con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.