Art. 9 Registro degli accessi 1. Ciascuna direzione regionale cura la compilazione del registro degli accessi anche attraverso il corretto utilizzo della procedura di protocollazione. Il registro contiene l'elenco delle istanze di accesso pervenute e del loro esito. 2. Ciascuna direzione regionale cura l'aggiornamento semestrale del registro degli accessi e la sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente. La compilazione e l'aggiornamento del registro rientra negli obblighi di trasparenza stabiliti dalle Linee guida Anac, adottate con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.