Art. 17 
 
               Attivita' di vigilanza sull'esecuzione 
                delle opere idrauliche e di bonifica 
 
  1. L'attivita' di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in
fase  di  realizzazione  delle  stesse,   anche   per   gli   aspetti
strutturali, e' di competenza della  struttura  regionale,  che,  ove
ritenuto necessario, puo'  richiedere  il  supporto  della  struttura
regionale competente in materia di sismica. 
  2. L'attivita' di vigilanza, in  caso  di  esproprio,  e'  altresi'
finalizzata al rilascio da parte della struttura regionale del  nulla
osta di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 30/2005.