Art. 17 Attivita' di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica 1. L'attivita' di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in fase di realizzazione delle stesse, anche per gli aspetti strutturali, e' di competenza della struttura regionale, che, ove ritenuto necessario, puo' richiedere il supporto della struttura regionale competente in materia di sismica. 2. L'attivita' di vigilanza, in caso di esproprio, e' altresi' finalizzata al rilascio da parte della struttura regionale del nulla osta di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 30/2005.