Art. 22 
 
     Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi 
 
  1. Fatte salve le sanzioni penali,  le  violazioni  degli  obblighi
stabiliti dal presente regolamento comportano  il  pagamento  di  una
sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'art.
9 della legge regionale n. 80/2015. 
  2.  Qualora   il   trasgressore   nelle   more   del   procedimento
sanzionatorio e, comunque, entro  trenta  giorni  dall'accerta  mento
della violazione, presenti istanza  di  rilascio  di  autorizzazione,
puo' chiedere la sospensione del procedimento  del  ripristino  dello
stato dei luoghi. 
  3. La struttura regionale, verificata la compatibilita'  idraulica,
in  sede  di  rilascio  del  provvedimento  di  autorizzazione   puo'
autorizzare il soggetto di cui al comma 2 al mantenimento dello stato
dei  luoghi   in   conformita'   alle   prescrizioni   indicate   nel
provvedimento autorizzatorio medesimo.