Art. 22 Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi 1. Fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comportano il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 80/2015. 2. Qualora il trasgressore nelle more del procedimento sanzionatorio e, comunque, entro trenta giorni dall'accerta mento della violazione, presenti istanza di rilascio di autorizzazione, puo' chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. 3. La struttura regionale, verificata la compatibilita' idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione puo' autorizzare il soggetto di cui al comma 2 al mantenimento dello stato dei luoghi in conformita' alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio medesimo.