Art. 24 Modalita' di trasmissione delle domande e altre comunicazioni 1. La trasmissione delle istanze e della relativa documentazione tecnica allegata, nonche' di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento e' effettuata in modalita' telematica alla struttura regionale, fatti salvi i casi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive», ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 2. Con decreto del Direttore della Direzione regionale competente e' approvata la modulistica e gli schemi tipo di decreto di cui al presente regolamento. 3. La struttura regionale valuta l'ammissibilita' della domanda di cui al comma 1, e, se del caso richiede ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora cio' si renda necessario ai fini della procedibilita' dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, la struttura regionale dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilita' dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.