Art. 24 
 
               Modalita' di trasmissione delle domande 
                        e altre comunicazioni 
 
  1. La trasmissione delle istanze e  della  relativa  documentazione
tecnica allegata, nonche' di ogni  altra  comunicazione  obbligatoria
prevista  dal  presente  regolamento  e'  effettuata   in   modalita'
telematica alla struttura regionale, fatti salvi i  casi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n.  160
«Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive»,  ai   sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
  2. Con decreto del Direttore della Direzione  regionale  competente
e' approvata la modulistica e gli schemi tipo di decreto  di  cui  al
presente regolamento. 
  3. La struttura regionale valuta l'ammissibilita' della domanda  di
cui al comma 1, e, se del  caso  richiede  ulteriori  informazioni  e
documentazione integrativa qualora cio' si renda necessario  ai  fini
della procedibilita' dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente
un  congruo  termine  per  il  relativo  adempimento.  In   caso   di
inadempimento entro il  termine  richiesto,  la  struttura  regionale
dichiara  la  conclusione  del  procedimento   per   improcedibilita'
dell'istruttoria.  Per  quanto   non   disposto   si   applicano   le
disposizioni in materia di procedimento amministrativo  di  cui  alla
normativa statale e regionale di riferimento.