Art. 10 Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali 1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa e di un consorzio e' disposta dal comune capoluogo di provincia o dalla Citta' metropolitana di Firenze nei seguenti casi: a) cancellazione dall'albo nazionale previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 220/2002; b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per l'iscrizione; c) pronuncia di un provvedimento previsto dalla normativa antimafia; d) cessazione o sospensione dell'attivita' per oltre dodici mesi; e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/1991 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi; f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo. 2. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa o di un consorzio puo' essere disposta d'ufficio o su istanza di un ente pubblico interessato. 3. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento con atto motivato. 4. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, entro trenta giorni, alla cooperativa o al consorzio di cooperative interessato, al registro delle imprese presso la CCIAA competente, all'ufficio territoriale del lavoro e all'amministrazione regionale. 5. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per gli enti pubblici operanti in Toscana, la risoluzione ex lege dei rapporti convenzionali in atto con la cooperativa sociale stessa o il consorzio stesso. 6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale o del consorzio entro trenta giorni dall'accertamento e ne da' comunicazione agli interessati e al comune capoluogo di provincia competente o alla Citta' metropolitana di Firenze.