Art. 10 
 
     Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali 
 
  1. La cancellazione dall'albo regionale delle  cooperative  sociali
di una cooperativa e di un consorzio e' disposta dal comune capoluogo
di provincia o dalla Citta' metropolitana  di  Firenze  nei  seguenti
casi: 
    a) cancellazione dall'albo nazionale previsto  dall'art.  15  del
decreto legislativo 220/2002; 
    b) perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6,
per l'iscrizione; 
    c)  pronuncia  di  un  provvedimento  previsto  dalla   normativa
antimafia; 
    d) cessazione o sospensione dell'attivita' per oltre dodici mesi; 
    e) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del
trenta per cento previsto dall'art. 4, comma 2, della legge  381/1991
e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi; 
    f) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli atti
concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo. 
  2. La cancellazione dall'albo regionale delle  cooperative  sociali
di una cooperativa o di un consorzio puo' essere disposta d'ufficio o
su istanza di un ente pubblico interessato. 
  3. Il comune capoluogo di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze, qualora abbiano accertato il verificarsi di uno dei casi  di
cui al comma 1, dispongono la cancellazione dall'albo regionale delle
cooperative sociali della cooperativa sociale o del  consorzio  entro
trenta giorni dall'accertamento con atto motivato. 
  4. Il provvedimento di cancellazione e'  comunicato,  entro  trenta
giorni, alla cooperativa o al consorzio di  cooperative  interessato,
al registro delle imprese presso  la  CCIAA  competente,  all'ufficio
territoriale del lavoro e all'amministrazione regionale. 
  5. La cancellazione dall'albo regionale delle  cooperative  sociali
di una cooperativa sociale o di un consorzio comporta, per  gli  enti
pubblici operanti in Toscana, la risoluzione  ex  lege  dei  rapporti
convenzionali  in  atto  con  la  cooperativa  sociale  stessa  o  il
consorzio stesso. 
  6. Qualora la Regione riscontri uno dei motivi di cancellazione  di
cui al comma 1, dispone la cancellazione  dall'albo  regionale  delle
cooperative sociali della cooperativa sociale o del  consorzio  entro
trenta  giorni  dall'accertamento  e  ne   da'   comunicazione   agli
interessati e al comune capoluogo  di  provincia  competente  o  alla
Citta' metropolitana di Firenze.