Art. 3 Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali 1. L'albo regionale delle cooperative sociali, istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/1991, e' articolato per province ed e' tenuto dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Citta' metropolitana di Firenze. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti come societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991, che abbiano la sede legale nel territorio regionale. 3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali e' condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati. 4. L'albo regionale delle cooperative sociali e' suddiviso in tre sezioni cosi' distinte: a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 381/1991 gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attivita' diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991 la cui base sociale e' formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all'albo. 5. Sono iscritte nella sezione A o nella sezione B dell'albo regionale rispettivamente le cooperative sociali di tipo A o B, che svolgono le attivita' di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere r), t) e v), del decreto legislativo 112/2017, aventi ad oggetto l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, l'agricoltura sociale e la riqualificazione di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 6. L'iscrizione nell'albo nazionale degli enti cooperativi tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), non comporta l'automatica iscrizione nell'albo regionale. 7. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Bollettino ufficiale della Regione Toscana pubblica l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla data del 30 settembre.