Art. 3 
 
    Organizzazione dell'albo regionale delle cooperative sociali 
 
  1.  L'albo  regionale  delle  cooperative  sociali,  istituito   in
attuazione dell'art.  9  della  legge  381/1991,  e'  articolato  per
province ed e' tenuto dai comuni  capoluoghi  di  provincia  e  dalla
Citta' metropolitana di Firenze. 
  2.  Possono  chiedere   l'iscrizione   all'albo   regionale   delle
cooperative  sociali  le  cooperative  sociali  e  i  loro  consorzi,
costituiti come societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge
381/1991, che abbiano la sede legale nel territorio regionale. 
  3. L'iscrizione all'albo regionale  delle  cooperative  sociali  e'
condizione  necessaria  per  la  stipula  delle  convenzioni  con  la
Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti  del  servizio
sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati. 
  4. L'albo regionale delle cooperative sociali e' suddiviso  in  tre
sezioni cosi' distinte: 
    a) sezione A, nella quale sono iscritte  le  cooperative  sociali
che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  381/1991
gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, incluse le  attivita'
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c),  d),  l)  e  p),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2,  lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106); 
    b) sezione B, nella quale sono iscritte  le  cooperative  sociali
che svolgono attivita' diverse: agricole, industriali, commerciali  o
di  servizi  finalizzate  all'inserimento   lavorativo   di   persone
svantaggiate; 
    c) sezione C, nella quale sono iscritti consorzi costituiti  come
societa' cooperative ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991 la cui
base sociale e' formata in misura non inferiore al settanta per cento
da cooperative sociali iscritte all'albo. 
  5. Sono iscritte nella  sezione  A  o  nella  sezione  B  dell'albo
regionale rispettivamente le cooperative sociali di tipo A o  B,  che
svolgono le attivita' di interesse generale di cui all'art. 2,  comma
1, lettere r), t) e v), del decreto legislativo 112/2017,  aventi  ad
oggetto  l'accoglienza  umanitaria  e  l'integrazione   sociale   dei
migranti,  l'agricoltura  sociale  e  la  riqualificazione  di   beni
confiscati alla criminalita' organizzata. 
  6. L'iscrizione nell'albo nazionale degli enti  cooperativi  tenuto
presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'art.  15
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme  in  materia  di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai  sensi  dell'art.
7, comma 1, della legge 3 aprile 2001,  n.  142  recante:  «Revisione
della  legislazione  in  materia  cooperativistica,  con  particolare
riferimento alla  posizione  del  socio  lavoratore»),  non  comporta
l'automatica iscrizione nell'albo regionale. 
  7. Entro il mese di dicembre di ogni anno il  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana pubblica  l'elenco  delle  cooperative  sociali
iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali alla  data  del
30 settembre.