Art. 6 
 
Requisiti  per  l'iscrizione  contemporanea  nelle  sezioni  A  e   B
            dell'albo regionale delle cooperative sociali 
 
  1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma  1,  lettera
a) e  lettera  b),  della  legge  381/1991  possono  essere  iscritte
contemporaneamente alle sezioni  A  e  B  dell'albo  regionale  delle
cooperative sociali alle seguenti condizioni: 
    a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative  sociali
consenta la netta separazione delle gestioni relative alle  attivita'
esercitate ai fini della  corretta  applicazione  delle  agevolazioni
concesse dalla vigente normativa; 
    b) che le  tipologie  di  svantaggio  o  le  aree  di  intervento
indicate nell'oggetto sociale  comportino  attivita'  coordinate  per
l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative
sociali. Il collegamento funzionale tra le attivita' di cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 deve  essere  indicato
nello statuto sociale. 
  2. Nelle procedure di  selezione  per  l'affidamento  di  contratti
pubblici le cooperative sociali che siano  iscritte  in  entrambe  le
sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative  sociali  possono
fare  valere  soltanto  i  requisiti  in  relazione  alla   specifica
tipologia di servizio oggetto di affidamento.