Art. 6 Requisiti per l'iscrizione contemporanea nelle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali 1. Le cooperative sociali di cui all'articolo, 1 comma 1, lettera a) e lettera b), della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali alle seguenti condizioni: a) che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa; b) che le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale comportino attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento funzionale tra le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. 381/1991 deve essere indicato nello statuto sociale. 2. Nelle procedure di selezione per l'affidamento di contratti pubblici le cooperative sociali che siano iscritte in entrambe le sezioni A e B dell'albo regionale delle cooperative sociali possono fare valere soltanto i requisiti in relazione alla specifica tipologia di servizio oggetto di affidamento.