Art. 9 
 
Verifica  della  permanenza  dei  requisiti  e  revisione   dell'albo
                 regionale delle cooperative sociali 
 
  1. Il comune capoluogo di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze  svolgono  annualmente  le  verifiche  sulla  permanenza  dei
requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il comune capoluogo di provincia e la
Citta' metropolitana di Firenze possono richiedere alle cooperative e
ai loro consorzi, il bilancio sociale,  se  previsto,  una  relazione
sulla attivita' svolta e, per le cooperative sociali di tipo B, anche
sui risultati conseguiti  dalle  persone  svantaggiate  inserite  nel
lavoro, l'elenco delle convenzioni in essere, l'elenco nominativo dei
soci lavoratori o dipendenti. 
  3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi comunicano  al  comune
capoluogo della provincia o  alla  Citta'  metropolitana  di  Firenze
nella quale abbiano la sede  legale  le  modifiche  dello  statuto  o
dell'atto costitutivo entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nel
registro delle imprese. 
  4. Il comune capoluogo di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze, effettuate le verifiche  di  cui  al  comma  1,  trasmettono
all'amministrazione regionale entro il trenta ottobre di ogni anno: 
    a) l'elenco delle cooperative sociali per le  quali  la  verifica
abbia avuto esito positivo  al  fine  della  pubblicazione  dell'albo
regionale delle cooperative sociali; 
    b)  una  relazione  sulla  gestione  dell'albo  regionale   delle
cooperative sociali di sua  competenza,  sui  rapporti  convenzionali
delle  cooperative  sociali  e  dei  loro  consorzi  e  su  eventuali
criticita'. 
  5. L'amministrazione  regionale  puo'  effettuare  direttamente  le
verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dagli  articoli  4,
5, 6 e 7. 
  6. In caso di mancato rispetto da parte degli enti locali  preposti
degli adempimenti di cui  al  comma  4,  l'amministrazione  regionale
interviene in via sostitutiva  ai  sensi  della  legge  regionale  31
ottobre  2001,  n.  53  (Disciplina  dei  commissari  nominati  dalla
Regione).