Art. 7 
 
             Sportello unico per le attivita' produttive 
 
  1. L'unico punto di accesso per  il  richiedente,  in  relazione  a
tutti  i  procedimenti  amministrativi  disciplinati  dalla  presente
legge,  e'  costituito  dallo  Sportello  unico  per   le   attivita'
produttive (SUAP) di cui all'art.  38  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 35 della
legge regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul  procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita' amministrativa). 
  2. I procedimenti di competenza del SUAP sono disciplinati ai sensi
del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il
riordino della disciplina sullo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133).