Art. 5 
 
                        Competenze dei comuni 
 
  1. I comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente  normativa
in materia di esercizio associato delle funzioni,  nell'ambito  delle
proprie competenze, provvedono: 
    a) alla costruzione di canili sanitari e canili  rifugio  di  cui
agli articoli 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti
nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34; 
    b) all'individuazione, in assenza delle  strutture  di  cui  alla
lettera  a),  di  strutture  di   ricovero,   pubbliche   o   private
accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e  di  canile
rifugio,  acquisendone  la  disponibilita',   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)  e  successive
modifiche; 
    c) al mantenimento dei cani nei  canili  sanitari,  al  ricovero,
alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili  rifugio,  sotto
il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale; 
    d)  alla  promozione  di  campagne   di   sensibilizzazione   per
incentivare gli  affidamenti  e  successive  adozioni  degli  animali
abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di
convenzioni con le associazioni di  volontariato  animalista  di  cui
all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e  le
fondazioni riconosciute dallo Stato, nonche' campagne  informative  e
di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile; 
    e)  alla  realizzazione  di  interventi   straordinari   per   la
sterilizzazione della popolazione animale a rischio  di  riproduzione
incontrollata con successiva reimmissione sul territorio; 
    f) all'attivita' di vigilanza e controllo delle  disposizioni  di
cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38, dotando i corpi  ed  i
servizi  di  polizia  locale  di  lettori   microchip   International
Standards Organization (ISO) compatibili; 
    g) alla cattura e recupero degli animali, attivando  un  servizio
finalizzato  a  tale  scopo  avvalendosi  del  servizio   veterinario
ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con
metodi non convenzionali (teleanestesia); 
    h) al servizio di raccolta di spoglie di cani  e  gatti  deceduti
sulle pubbliche strade, anche avvalendosi  del  servizio  veterinario
ufficiale per la costatazione del decesso, sempre con oneri a proprio
carico; 
    i) a  garantire  gli  interventi  di  pronto  soccorso  presso  i
canili/gattili sanitari o in altri locali; 
    j) alla nomina di un  referente  per  il  comune  in  materia  di
prevenzione e lotta al randagismo.