Art. 5 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono: a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 11 e 12 alla ristrutturazione delle strutture esistenti nel rispetto del piano operativo degli interventi di cui all'art. 34; b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilita', in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche; c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale; d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonche' campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile; e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio; f) all'attivita' di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili; g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia); h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la costatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico; i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali; j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.