Art. 10 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 3 e 4 dell'art. 9 e l'art. 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti); b) il comma 1 dell'art. 1, i commi 1 e 2 dell'art. 3 e le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna Citta' Europea della Cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna); c) l'art. 27 e il comma 4 dell'64 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna); d) l'art. 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006); e) l'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale); f) l'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione).