Art. 10 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) i commi 3 e 4 dell'art. 9 e l'art. 10 della legge regionale 20
luglio 1992, n. 30 (Programma di  intervento  per  la  sicurezza  dei
trasporti); 
    b) il comma 1 dell'art. 1, i commi 1 e 2 dell'art. 3 e le lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale  1°  dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la  realizzazione  di
«Bologna Citta' Europea  della  Cultura  per  l'anno  2000»,  per  le
celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per  la
partecipazione ad  iniziative  straordinarie  per  la  valorizzazione
delle espressioni storiche,  artistiche  e  culturali  nella  Regione
Emilia-Romagna); 
    c) l'art. 27 e il  comma  4  dell'64  della  legge  regionale  26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione  e  di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna); 
    d) l'art. 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario  2004  e  del
bilancio pluriennale 2004-2006); 
    e) l'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento   del   Servizio
sanitario regionale); 
    f) l'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2005,  n.  14  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
della  legge  di  assestamento  del  bilancio   di   previsione   per
l'esercizio finanziario 2005 e del  bilancio  pluriennale  2005-2007.
Primo provvedimento generale di variazione).