Art. 8 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2008 1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e' sostituito dal seguente: «1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.».