Art. 8 
 
     Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n.
14 (Norme in materia di politiche  per  le  giovani  generazioni)  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I servizi educativi per bambini da tre mesi  a  tre  anni  sono
regolamentati dalle leggi regionali in materia di  servizi  educativi
per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.».