Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017 1. All'art. 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, lettera b), le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»; b) al comma 8 e parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7». 2. All'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole «contenente i seguenti elaborati» sono aggiunte le seguenti: «, parti integranti e costitutive dell'accordo»; b) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: «L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.». 3. La lettera e) del comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017 e' sostituita dalla seguente: «e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all'attuazione dell'intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un'informazione antimafia interdittiva.». 4. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 24 del 2017 e' sostituito dai seguenti: «Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell'accordo. L'accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.».