Art. 20 
 
Trasferimento delle funzioni ai comuni  ed  alle  unioni  di  comuni.
  Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015. 
 
  1. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 3
marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali ed  attuazione
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di  comuni».
Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n.
68/2011,  n.  65/2014),  le  parole:   «riferito   al   momento   del
trasferimento», sono sostituite dalle seguenti: «riferito al  momento
del trasferimento; dette  premialita'  sono  decurtate,  a  decorrere
dall'anno 2019, delle risorse attribuibili ai  sensi  della  legge  6
febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento  del  Corpo  forestale  dello
Stato), avuto riguardo al medesimo personale.».