Art. 20 Trasferimento delle funzioni ai comuni ed alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015. 1. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), le parole: «riferito al momento del trasferimento», sono sostituite dalle seguenti: «riferito al momento del trasferimento; dette premialita' sono decurtate, a decorrere dall'anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale.».