Art. 21 
 
              Norma transitoria. Modifiche all'art. 44 
                  della legge regionale n. 22/2015 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge  regionale  n.  22/2015,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dall'anno 2019, non si applicano le disposizioni di
cui  all'art.  13,  comma  7,  lettere  b)  e  c),   concernenti   il
trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse gia'  attribuite
alle Province di Pistoia e Livorno; a  decorrere  dallo  stesso  anno
dette unioni partecipano  alla  ripartizione  delle  risorse  di  cui
all'art. 94, commi 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 68/2011.».