Art. 21 Norma transitoria. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 22/2015 1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 22/2015, e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 7, lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse gia' attribuite alle Province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 94, commi 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 68/2011.».