Art. 12 Rimborso delle spese di trasporto 1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, puo' essere concesso il rimborso dei costi per il trasporto tra la residenza ed il luogo di studio ovvero tra l'alloggio nella localita' di studio e l'universita'. 2. Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le spese di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo studente/la studentessa non sia in grado di raggiungere la piu' vicina fermata utile o non sia in grado di sopportare i tempi di attesa. 3. L'effettuazione di piu' percorsi giornalieri, compresi quelli a vuoto, puo' essere presa in considerazione solo in caso di comprovata necessita'. 4. Per il trasporto effettuato con veicolo privato, e' riconosciuto un rimborso pari all'indennita' chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione ai sensi dei vigenti contratti collettivi. 5. Per il trasporto effettuato da imprese od associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda come descritto al Capo IV.