Art. 12 
 
                  Rimborso delle spese di trasporto 
 
  1. Agli studenti ed alle studentesse di  cui  all'art.  3  che  non
possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, puo' essere  concesso
il rimborso dei costi per il trasporto tra la residenza ed  il  luogo
di  studio  ovvero  tra  l'alloggio  nella  localita'  di  studio   e
l'universita'. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente comprende anche le  spese
di trasporto per tratte non coperte dal servizio pubblico, qualora lo
studente/la studentessa non sia  in  grado  di  raggiungere  la  piu'
vicina fermata utile o non sia in grado  di  sopportare  i  tempi  di
attesa. 
  3. L'effettuazione di piu' percorsi giornalieri, compresi quelli  a
vuoto, puo' essere presa in considerazione solo in caso di comprovata
necessita'. 
  4. Per il trasporto effettuato con veicolo privato, e' riconosciuto
un rimborso pari all'indennita' chilometrica spettante  al  personale
provinciale in caso  di  missione  ai  sensi  dei  vigenti  contratti
collettivi. 
  5. Per il trasporto  effettuato  da  imprese  od  associazioni  che
svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori,  cooperative,  ecc.),
il rimborso viene concesso in base ai preventivi di spesa che  devono
essere allegati alla domanda come descritto al Capo IV.