Art. 13 
 
                 Rimborso delle spese per l'acquisto 
            di strumenti di ausilio connessi allo studio 
 
  1. Agli studenti ed alle studentesse di cui all'art. 3 puo'  essere
concesso il rimborso delle  spese  per  l'acquisto  di  strumenti  di
ausilio connessi allo  studio,  che  sono  necessari  per  via  della
disabilita'. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente include  anche  le  spese
per i servizi che mettono a disposizione gli  strumenti  di  ausilio,
nel caso in cui questi  non  siano  reperibili  sul  mercato  con  le
caratteristiche richieste. 
  3.  Lo  studente/la  studentessa  si  impegna  ad  utilizzare   gli
strumenti   di   ausilio   eventualmente   messi    a    disposizione
dall'universita'  e  ad  acquistarli  solo   in   caso   di   mancata
disponibilita'.