Art. 4 Mobilita' ciclistica 1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e favorisce la mobilita' ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare, negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i percorsi quotidiani e casa-lavoro, al fine di sviluppare stili di vita piu' rispettosi dell'ambiente, della salute e del tessuto sociale e di migliorare l'accessibilita' dei territori. 2. La Regione favorisce la realizzazione e il completamento dei percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e la realizzazione di una rete di ciclovie turistiche. A tal fine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e alla Commissione consiliare competente un piano di completamento delle piste ciclabili. 3. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, mette a disposizione un'applicazione gratuita per la geolocalizzazione delle piste ciclabili. 4. La Regione promuove la realizzazione di una rete di punti di ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto di bici al seguito nella rete di trasporto pubblico. 5. Le modalita' per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti.