Art. 4 
 
                        Mobilita' ciclistica 
 
  1. La  Regione,  anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali,
promuove  e  favorisce  la  mobilita'  ciclistica,  sia  a   pedalata
assistita  sia  a   propulsione   esclusivamente   muscolare,   negli
spostamenti urbani ed extraurbani e lungo  i  percorsi  quotidiani  e
casa-lavoro, al fine di sviluppare  stili  di  vita  piu'  rispettosi
dell'ambiente, della salute e del tessuto  sociale  e  di  migliorare
l'accessibilita' dei territori. 
  2. La Regione favorisce la realizzazione  e  il  completamento  dei
percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e la  realizzazione
di una rete di ciclovie turistiche. A tal fine, entro due mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la  Giunta  regionale
presenta al Consiglio permanente degli  enti  locali  (CPEL)  e  alla
Commissione consiliare competente un  piano  di  completamento  delle
piste ciclabili. 
  3. La Regione, entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  mette  a
disposizione un'applicazione gratuita per la geolocalizzazione  delle
piste ciclabili. 
  4. La Regione promuove la realizzazione di una  rete  di  punti  di
ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto  di  bici  al
seguito nella rete di trasporto pubblico. 
  5. Le modalita' per l'attuazione  dei  commi  1,  2,  3  e  4  sono
stabilite dalla Giunta regionale, con propria  deliberazione,  previo
parere delle commissioni consiliari competenti.