Art. 5 Car sharing, car pooling e altre forme di sharing mobility 1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme di sharing mobility come alternative o a integrazione degli altri mezzi del sistema di mobilita' sostenibile. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le modalita' per diffondere e incentivare, anche in collaborazione con gli enti locali, l'utilizzo dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1. 3. La Regione pubblica, nel proprio sito istituzionale, un elenco a cui possono iscriversi i gestori di sharing mobility; i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per il suo aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco, gli enti locali possono riservare apposite aree di parcheggio, sulla base di quanto previsto dalle singole pianificazioni comunali.