Art. 5 
 
                     Car sharing, car pooling e 
                   altre forme di sharing mobility 
 
  1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme
di sharing mobility come alternative o  a  integrazione  degli  altri
mezzi del sistema di mobilita' sostenibile. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale,  previo  parere  delle
commissioni consiliari competenti, sono individuate le modalita'  per
diffondere e  incentivare,  anche  in  collaborazione  con  gli  enti
locali, l'utilizzo dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1. 
  3. La Regione pubblica, nel proprio sito istituzionale, un elenco a
cui possono iscriversi i gestori di sharing mobility; i requisiti per
l'iscrizione nell'elenco e i criteri per il  suo  aggiornamento  sono
stabiliti dalla  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  da
adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge.
Ai veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco, gli enti locali possono
riservare apposite aree di parcheggio, sulla base di quanto  previsto
dalle singole pianificazioni comunali.