Art. 75 Regolamento edilizio comunale 1. Il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene: a) le norme d'integrazione delle disposizioni regolamentari provinciali sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante la definizione di criteri di orientamento degli edifici, schermatura delle superfici trasparenti, isolamento termico e acustico di superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli impianti industriali, prescrizioni puntuali per gli spazi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti e degli spazi comuni per la mobilita' sostenibile; b) le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio; c) le misure in materia di sicurezza delle canne fumarie; d) le norme relative alle opere esterne degli edifici, al piano colore, alla sistemazione e alle caratteristiche delle relative aree di pertinenza, per migliorare la qualita' insediativa e architettonica del tessuto urbano; e) le norme sulla tipologia, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio; f) la definizione degli standard di abitabilita' degli alloggi e i parametri minimi per la superficie degli alloggi, anche superiori a quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata; g) la misura e le modalita' di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'art. 87; h) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati, tenuto conto dei criteri provinciali adottati per i medesimi interventi; i) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi; j) le disposizioni volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione compresa l'individuazione cartografica dei siti sensibili, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia; k) l'ordinamento della CEC, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, l'individuazione degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sottoposti al suo parere e ogni altra competenza, non di spettanza di altri organi, che si ritiene di attribuire alla CEC; l) le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione di questa legge.