Art. 75 
 
                    Regolamento edilizio comunale 
 
  1.  Il  regolamento  edilizio  comunale,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene: 
  a)  le  norme  d'integrazione  delle   disposizioni   regolamentari
provinciali  sull'edilizia  sostenibile,   la   disciplina   per   il
miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici  mediante  la
definizione di criteri di  orientamento  degli  edifici,  schermatura
delle  superfici  trasparenti,  isolamento  termico  e  acustico   di
superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su  fonti
rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti
degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli  impianti
industriali,  prescrizioni  puntuali  per  gli  spazi  dedicati  alla
raccolta differenziata dei  rifiuti  e  degli  spazi  comuni  per  la
mobilita' sostenibile; 
  b) le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio; 
  c) le misure in materia di sicurezza delle canne fumarie; 
  d) le norme relative alle opere esterne  degli  edifici,  al  piano
colore, alla sistemazione e alle caratteristiche delle relative  aree
di   pertinenza,   per   migliorare   la   qualita'   insediativa   e
architettonica del tessuto urbano; 
  e)  le  norme  sulla  tipologia,  i  caratteri  architettonici,   i
materiali e le sistemazioni  esterne  degli  edifici,  la  tutela  di
elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni  altra  prescrizione  di
carattere  tecnico  tesa  alla  qualificazione  degli  interventi  di
trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio; 
  f) la definizione degli standard di abitabilita' degli alloggi e  i
parametri minimi per la superficie degli alloggi, anche  superiori  a
quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in  materia  di  edilizia
abitativa pubblica e agevolata; 
  g) la  misura  e  le  modalita'  di  calcolo  e  di  pagamento  del
contributo  di  costruzione,  per  gli   aspetti   non   direttamente
disciplinati da questa legge e dal  regolamento  urbanistico-edilizio
provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai
sensi dell'art. 87; 
  h) le caratteristiche tipologiche dei cartelli  o  di  altri  mezzi
pubblicitari da collocare  all'interno  dei  centri  abitati,  tenuto
conto dei criteri provinciali adottati per i medesimi interventi; 
  i) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi; 
  j) le disposizioni volte ad  assicurare  il  corretto  insediamento
urbanistico  e  territoriale  degli  impianti  di   telecomunicazione
compresa l'individuazione cartografica dei  siti  sensibili,  secondo
quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia; 
  k)  l'ordinamento  della  CEC,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 9,  l'individuazione  degli  interventi  di  trasformazione
edilizia  e  urbanistica  sottoposti  al  suo  parere  e  ogni  altra
competenza, non di spettanza di  altri  organi,  che  si  ritiene  di
attribuire alla CEC; 
  l) le ulteriori previsioni necessarie ai  fini  dell'attuazione  di
questa legge.