Art. 76 
 
          Finalita' e contenuti del libretto del fabbricato 
 
  1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e  di
prevenzione del rischio e' istituito il libretto del  fabbricato.  Il
libretto  del  fabbricato  assicura  una  conoscenza   adeguata   dei
fabbricati  a  partire  dalla   loro   costruzione,   riportando   le
modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti,
secondo  quanto   previsto   dal   regolamento   urbanistico-edilizio
provinciale.  Il  libretto  concerne  ogni  fabbricato,  pubblico   o
privato,  realizzato  dopo  la  data  individuata   dal   regolamento
urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico edilizio
provinciale definisce le modalita' di realizzazione del libretto e di
consultazione  dello  stesso,  promuovendo  il  ricorso  a  modalita'
informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto  da  parte
del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per  lo  sviluppo  e
l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati
del libretto sono messi a disposizione  della  Provincia  nell'ambito
del   SIAT,   secondo   le   modalita'   definite   dal   regolamento
urbanistico-edilizio  provinciale.  Il  libretto  del  fabbricato  e'
tenuto a cura del comune ove e' situato l'immobile.