Art. 76 Finalita' e contenuti del libretto del fabbricato 1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di prevenzione del rischio e' istituito il libretto del fabbricato. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando le modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, realizzato dopo la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale definisce le modalita' di realizzazione del libretto e di consultazione dello stesso, promuovendo il ricorso a modalita' informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto da parte del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati del libretto sono messi a disposizione della Provincia nell'ambito del SIAT, secondo le modalita' definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto del fabbricato e' tenuto a cura del comune ove e' situato l'immobile.