Art. 110 
 
Disposizioni speciali  per  le  aree  di  particolare  interesse  del
                         territorio comunale 
 
  1.  Il  comune,  previa  concertazione   con   le   parti   sociali
interessate, puo' individuare aree del proprio territorio nelle quali
avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle  attivita'
economiche. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le aree sono individuate  in
relazione al loro valore e  pregio  oppure  in  considerazione  della
presenza di particolari situazioni di degrado, anche  collegate  alla
sicurezza urbana e  a  fenomeni  di  rarefazione  o  desertificazione
commerciale. 
  3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di' cui  al  comma
1, il comune perimetra le  aree  interessate  e  definisce  eventuali
interventi di rigenerazione urbana di cui all'art.  125  della  legge
regionale n. 65/2014. 
  4.  Nel  rispetto  dei  principi  di   proporzionalita',   di   non
discriminazione tra operatori e  degli  altri  interessi  di  rilievo
costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere: 
    a)  programmi  di  qualificazione  della   rete   commerciale   e
previsione di particolari limitazioni e prescrizioni  cui  sottoporre
l'attivita' commerciale, attraverso l'individuazione di  attivita'  o
merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con  la  natura
delle aree; 
    b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno  a  favore
di iniziative che prevedano il riutilizzo  di  fondi  a  destinazione
commerciale o  artigianale  rimasti  vuoti,  anche  attraverso  l'uso
temporaneo  di  tali  locali  e  la  previsione   di   modalita'   di
condivisione degli spazi tra piu' attivita' commerciali; 
    c) intese con le attivita' della media e grande distribuzione per
la  realizzazione  di  azioni  e  iniziative  a  favore  dei   centri
commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1; 
    d)  definizione  di  specializzazioni  merceologiche  inerenti  a
mercati,  fiere  o   singoli   posteggi,   anche   finalizzate   alla
valorizzazione  delle  produzioni  delle  piccole  e  medie   imprese
toscane,  fino  alla  previsione  di  limitazioni  alla  vendita   di
particolari prodotti; 
    e)  intese  con  gli   operatori   che   esercitano   l'attivita'
commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei  centri
storici e delle aree urbane; 
    f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte
degli imprenditori  agricoli  e  ittici,  al  fine  di  aumentare  le
opportunita' di offerta  di  prodotti  locali  e  di  qualita'  e  di
favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti. 
  5. Nelle aree di' cui al comma 1 il comune puo': 
    a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e  della
finalita' e definire standard qualitativi per gli esercizi  attivi  e
per i fondi a destinazione commerciale vuoti; 
    b) prevedere incentivi per  gli  interventi  di  ristrutturazione
degli esercizi, attraverso  l'accesso  facilitato  al  credito  e  la
riduzione di imposte comunali.