Art. 110 Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale 1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, puo' individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attivita' economiche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale. 3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di' cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125 della legge regionale n. 65/2014. 4. Nel rispetto dei principi di proporzionalita', di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere: a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attivita' commerciale, attraverso l'individuazione di attivita' o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree; b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalita' di condivisione degli spazi tra piu' attivita' commerciali; c) intese con le attivita' della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1; d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti; e) intese con gli operatori che esercitano l'attivita' commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane; f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunita' di offerta di prodotti locali e di qualita' e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti. 5. Nelle aree di' cui al comma 1 il comune puo': a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della finalita' e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti; b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.