Art. 111 
 
                     Centri commerciali naturali 
 
  1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali  complessi
e non omogenei, sviluppatisi nel  tempo  anche  senza  programmazione
unitaria, perimetrati dal comune e concepiti  come  spazi  unici  ove
opera un insieme organizzato di  esercizi  commerciali,  esercizi  di
somministrazione, strutture ricettive,  attivita'  artigianali  e  di
servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di  sosta
e di accoglienza e da sistemi di accessibilita' comuni. 
  2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli
operatori economici insediati in tale area possono definire politiche
commerciali  unitarie  e   la   forma   giuridica   piu'   idonea   a
rappresentarne  gli  interessi,   anche   prevedendo   modalita'   di
compartecipazione tra pubblico e privato. 
  3. Il comune e  l'organismo  di  gestione  del  centro  commerciale
naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio  di
cui  all'art.  3,  comma  2,  predispongono   programmi   di   azioni
finalizzate alla qualificazione  e  promozione  dei  luoghi  e  delle
attivita'. I programmi possono prevedere: 
    a) interventi per migliorare l'accessibilita' con i diversi mezzi
di  trasporto,  creazione  di   segnaletica   per   i   percorsi   di
avvicinamento, idonee dotazioni di aree di  parcheggio,  eliminazione
di barriere architettoniche, eventuali incrementi  dell'illuminazione
e interventi sulla qualita' urbana, anche attraverso l'armonizzazione
delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore; 
    b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio  in
sostituzione delle auto private; 
    c) creazione di  spazi  pubblici  e  di  relazione  destinati  ad
attivita'  di  sviluppo  della   socialita',   prevedendo   modalita'
semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei piu' giovani; 
    d)  realizzazione  di  infrastrutture  e  servizi  adeguati  alle
funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini; 
    e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno  a  favore
di iniziative che prevedano il riutilizzo  di  fondi  a  destinazione
commerciale o  artigianale  rimasti  vuoti,  anche  attraverso  l'uso
temporaneo  di  tali  locali  e  la  previsione   di   modalita'   di
condivisione degli spazi tra piu' attivita' commerciali; 
    f)  crescita  delle  funzioni  infonnative  svolte  dal   sistema
distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio; 
    g) costituzione di reti di fidelizzazione dei  consumatori  e  di
vendita on-line; 
    h)  attivita'  di  formazione  degli  operatori  finalizzate   ad
accrescere la  qualita'  dei  servizi  resi  all'utenza  e  a  creare
economie di scala; 
    i)  collaborazione  con  associazioni  di  volontariato  per   la
realizzazione di interventi coordinati di promozione; 
    j)  integrazione  dell'attivita'  commerciale   con   eventi   di
interesse culturale e di spettacolo; 
    k) promozione della distribuzione  commerciale  delle  produzioni
tipiche locali; 
    l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi. 
  4. Nelle aree  perimetrate  come  centro  commerciale  naturale  il
comune puo' applicare gli interventi di cui all'art. 110, comma 5.