Art. 115 
 
                         Esecuzione coattiva 
 
  1.  Qualora  l'interessato   non   ottemperi   volontariamente   al
provvedimento di chiusura dell'esercizio,  cessazione  o  sospensione
dell'attivita' di cui agli  articoli  113,  114  e  118,  oppure  non
rispetti  il  provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'  di  cui
all'art. 116, comma 6, e all'art. 126,  il  comune,  previa  diffida,
puo' provvedere all'esecuzione  coattiva  del  provvedimento  con  la
modalita' dell'apposizione dei sigilli.