Art. 115 Esecuzione coattiva 1. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attivita' di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell'attivita' di cui all'art. 116, comma 6, e all'art. 126, il comune, previa diffida, puo' provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalita' dell'apposizione dei sigilli.