Art. 118 
 
      Sanzioni per l'attivita' di distribuzione dei carburanti 
 
  1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque: 
    a)  installi  ed  eserciti  l'attivita'   di   distribuzione   di
carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o  collaudo
oppure senza i requisiti di cui all'art. 11; 
    b)  installi  ed  eserciti  l'attivita'   di   distribuzione   di
carburanti ad uso privato senza la prescritta  autorizzazione  o  non
rispetti il divieto di cui all'art. 69, comma 1; 
    c)  installi  ed  eserciti  l'attivita'   di   distribuzione   di
carburanti in impianti  per  il  rifornimento  di  natanti  senza  la
prescritta autorizzazione; 
    d) attivi un contenitore-distributore mobile ad  uso  privato  in
carenza delle prescrizioni di cui all'art. 70. 
  2. Nel caso di esercizio dell'attivita' senza  l'autorizzazione  di
cui agli articoli 64, 69 e 71  o  in  assenza  del  collaudo  di  cui
all'art.   67,   l'attivita'   e'   sospesa    fino    al    rilascio
dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo. 
  3.  Qualora  non  ricorrano   i   presupposti   per   il   rilascio
dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto,  di  cui
al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo  smantellamento
dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria. 
  4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in
mancanza delle  prescrizioni  di  cui  all'art.  70,  commi  I  e  2,
l'attivita' e' sospesa fino alla sua regolarizzazione. 
  5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque: 
    a) effettui le modifiche di cui all'art. 66 senza  la  prescritta
autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata  di  cui  all'art.  67,
comma 3; 
    b) non utilizzi le parti  modificate  dell'impianto  soggette  ad
autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione; 
    c) non adempia agli obblighi di cui all'art. 62,  commi  1  e  2,
entro i termini stabiliti dallo stesso articolo; 
    d) non rispetti le disposizioni di cui all'art. 63, commi 2 e 3; 
    e) violi le disposizioni in materia  di  sospensione  volontaria,
variazione e subingresso di cui agli articoli 88, 90, 91 e 94; 
    f) violi le disposizioni in materia di orari e  chiusura  di  cui
agli articoli da 96 a 99; 
    g) non rispetti le prescrizioni in  materia  di  pubblicita'  dei
prezzi di cui all'art. 100, comma 10. 
  6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di  cui  all'art.  66,
senza autorizzazione o senza la SCIA,  la  messa  in  funzione  delle
parti modificate e' sospesa fino al  rilascio  dell'autorizzazione  o
alla presentazione della SCIA. 
  7. Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  reiterazione  delle
violazioni di cui al  comma  5,  il  comune  dispone  la  sospensione
dell'attivita' dell'impianto per un periodo  non  superiore  a  venti
giorni.