Art. 118 Sanzioni per l'attivita' di distribuzione dei carburanti 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chiunque: a) installi ed eserciti l'attivita' di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo oppure senza i requisiti di cui all'art. 11; b) installi ed eserciti l'attivita' di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetti il divieto di cui all'art. 69, comma 1; c) installi ed eserciti l'attivita' di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione; d) attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'art. 70. 2. Nel caso di esercizio dell'attivita' senza l'autorizzazione di cui agli articoli 64, 69 e 71 o in assenza del collaudo di cui all'art. 67, l'attivita' e' sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o all'effettuazione del collaudo. 3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui al comma 1, lettere a), b), e c), il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria. 4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'art. 70, commi I e 2, l'attivita' e' sospesa fino alla sua regolarizzazione. 5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque: a) effettui le modifiche di cui all'art. 66 senza la prescritta autorizzazione o la SCIA o la perizia giurata di cui all'art. 67, comma 3; b) non utilizzi le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione; c) non adempia agli obblighi di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro i termini stabiliti dallo stesso articolo; d) non rispetti le disposizioni di cui all'art. 63, commi 2 e 3; e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli 88, 90, 91 e 94; f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui agli articoli da 96 a 99; g) non rispetti le prescrizioni in materia di pubblicita' dei prezzi di cui all'art. 100, comma 10. 6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 66, senza autorizzazione o senza la SCIA, la messa in funzione delle parti modificate e' sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA. 7. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, il comune dispone la sospensione dell'attivita' dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.