Art. 119 
 
             Sequestro della merce e delle attrezzature 
 
  1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia  amministrativa  che
accerti e contesti la violazione di cui all'art. 116, commi 1, 2 e 3,
lettere a), b) e d), procede immediatamente  al  sequestro  cautelare
della merce offerta in vendita  al  pubblico,  anche  se  situata  in
contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al  trasgressore,  e
delle attrezzature utilizzate per  la  vendita,  anche  nel  caso  di
oggetti   che   per   genere    e    quantita'    risultino    essere
inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale  con  poteri  di
polizia amministrativa puo' esigere l'apertura dei contenitori chiusi
e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.