Art. 119 Sequestro della merce e delle attrezzature 1. Il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa che accerti e contesti la violazione di cui all'art. 116, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e d), procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita, anche nel caso di oggetti che per genere e quantita' risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1 il pubblico ufficiale con poteri di polizia amministrativa puo' esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.