Art. 121 
 
                Conservazione delle cose sequestrate 
 
  1. Le cose sequestrate  sono  riposte  in  un  idoneo  contenitore,
assicurato  mediante  l'apposizione  del  sigillo  dell'ufficio   cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. 
  2. Il contenitore e' dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale
sono riportate le seguenti indicazioni: 
    a) la data e il luogo del sequestro; 
    b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate; 
    c) le generalita' e la qualifica del pubblico  ufficiale  che  ha
eseguito il sequestro; 
    d) le  generalita'  del  trasgressore,  salva  l'ipotesi  di  cui
all'art. 122; 
    e) la firma del trasgressore; 
    f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. 
  3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta  inamovibile
di cui  al  comma  2  e'  fatta  menzione  nel  processo  verbale  di
sequestro. 
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla  presenza
del trasgressore. 
  5. Quando non sia possibile utilizzare il  contenitore  di  cui  al
comma 1, nel processo  verbale  e'  indicato  il  numero  delle  cose
sequestrate.