Art. 125 Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica 1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, l'attivita' non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura; c) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita', fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86; d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza.