Art. 125 
 
Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture  di
  vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di una media
o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita
della stampa quotidiana e periodica: 
    a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; 
    b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita'  e  su
motivata istanza, l'attivita' non sia iniziata entro  un  anno  dalla
data del rilascio, se si tratta  di  una  media  struttura  o  di  un
esercizio per la vendita della stampa quotidiana e  periodica;  entro
due anni, se si tratta di una grande struttura; 
    c) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore ad un
anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita'  e  su  motivata
istanza,   presentata    prima    della    scadenza    del    termine
indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarita',  fatti
salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86; 
    d) qualora non siano osservati  i  provvedimenti  di  sospensione
dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti  dei  locali
nei termini fissati nel provvedimento di sospensione,  salvo  proroga
in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza.