Art. 127 Decadenza del titolo abilitativo per l'attivita' commerciale su aree pubbliche 1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attivita' non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA; c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operativita' del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87; d) qualora, nei casi di cui all'art. 116, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravita' e reiterate per piu' di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione; e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarita' contributiva di cui all'art. 44, comma 2, e all'art. 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione. 2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87.