Art. 127 
 
Decadenza del titolo abilitativo per l'attivita' commerciale su  aree
                              pubbliche 
 
  1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo  e  della
concessione di posteggio nel mercato: 
    a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12; 
    b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita'  e  su
motivata  istanza,  presentata  prima  della  scadenza  del  termine,
l'attivita' non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data  del
rilascio dell'autorizzazione  oppure  entro  centottanta  giorni  dal
ricevimento della SCIA; 
    c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi  di  tempo
complessivamente superiori a quattro  mesi  in  ciascun  anno  solare
oppure superiori a un terzo del periodo di operativita'  del  mercato
ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione
volontaria di cui all'art. 87; 
    d) qualora, nei casi di cui all'art. 116, commi 2  e  3,  lettere
a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravita' e  reiterate
per piu' di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni,
da computarsi a partire dall'ultima violazione; 
    e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della  verifica
di regolarita' contributiva di cui all'art. 44, comma 2,  e  all'art.
93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione. 
  2. La decadenza del  titolo  abilitativo  e  della  concessione  di
posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio  non  sia
utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di  quelle
previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria
di cui all'art. 87.