Art. 128 Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti 1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti: a) qualora vengano meno requisiti di cui all'art. 11; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione; c) qualora l'attivita' sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'art. 88, commi 1 e 2. d) qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilita' di cui all'art. 60 e sia inutilmente decorso il termine per i lavori di adeguamento; e) qualora il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 124/2017, nei termini previsti. 2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.