Art. 128 
 
Decadenza dell'autorizzazione all'installazione  e  all'esercizio  di
  impianti per la distribuzione dei carburanti 
 
  1. Il  comune  dichiara  la  decadenza  dell'autorizzazione  di  un
impianto di distribuzione di carburanti: 
    a) qualora vengano meno requisiti di cui all'art. 11; 
    b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessita'  e  su
motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio
dell'impianto, fissato nell'autorizzazione; 
    c) qualora l'attivita' sia sospesa per  un  periodo  superiore  a
quello comunicato o autorizzato ai sensi dell'art. 88, commi 1 e 2. 
    d)   qualora   l'impianto    ricada    nelle    fattispecie    di
incompatibilita' di cui all'art. 60  e  sia  inutilmente  decorso  il
termine per i lavori di adeguamento; 
    e)  qualora  il  titolare  dell'impianto  non  abbia   provveduto
all'iscrizione all'anagrafe degli impianti di cui all'art.  1,  comma
100, della legge n. 124/2017, nei termini previsti. 
  2. La  decadenza  dell'autorizzazione  comporta  lo  smantellamento
dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine  fissato  dal
comune.