Art. 129 
 
                Decorrenza e disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 19,  commi  2,  3,  4  e  7,  si
applicano dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 4. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si
applica il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice  del  commercio.
Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa  quotidiana
e periodica e distribuzione di carburanti»), relativamente alle parti
compatibili e, in particolare, l'art. 3 e gli articoli da 26 a 32. 
  3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si
applica il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (regolamento di  attuazione
della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 «Disciplina del  settore
fieristico»), nelle parti compatibili con l'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.