Art. 129 Decorrenza e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2, 3, 4 e 7, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»), relativamente alle parti compatibili e, in particolare, l'art. 3 e gli articoli da 26 a 32. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 «Disciplina del settore fieristico»), nelle parti compatibili con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.