Art. 105 
 
                 Recupero degli insediamenti storici 
 
  1. Negli edifici degli insediamenti  storici,  anche  di  carattere
sparso, con esclusione degli  edifici  assoggettati  a  restauro,  e'
ammessa  per  una  sola  volta,  la  sopraelevazione   nella   misura
sufficiente  per  il  raggiungimento  dell'altezza  minima  utile,  e
comunque entro il limite massimo di un metro,  per  il  recupero  dei
sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in  materia  di
distanze,  conservando  l'allineamento   verticale   delle   murature
perimetrali  e  ricostruendo  le  coperture   secondo   i   caratteri
originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme  e
alla  disciplina  delle  categorie  d'intervento  del   PRG   ed   e'
alternativa a disposizioni analoghe contenute nei  medesimi  PRG;  in
questo caso l'intervento e' subordinato al parere della CPC. 
  2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'art.  39,  comma  2,
possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati  edifici
in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche. 
  3. Quest'articolo si applica decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore di questa legge.