Art. 105 Recupero degli insediamenti storici 1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, e' ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed e' alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento e' subordinato al parere della CPC. 2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'art. 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche. 3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.