Art. 14.
                           Accreditamento
    1. I  soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'Art. 7 che
intendono  ottenere  l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta
alla  Regione  con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  di cui
all'Art. 13, comma 3.
    2. La   Regione   provvede   ad   effettuare  la  verifica  della
funzionalita'  rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantita'
di   prestazioni   accreditabili   in  eccesso  risultanti  dall'atto
programmatorio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 2).
    3. In  caso  di verifica positiva, la Regione espleta l'attivita'
istruttoria con le procedure previste dal regolamento di cui all'Art.
13, comma 3, ed esprime un parere di accreditabilita'.
    4. L'accreditamento  e'  rilasciato,  negato  o  rilasciato sotto
condizione  con  deliberazione  della  giunta  regionale  entro venti
giorni dal ricevimento del parere di accreditabilita'.
    5. L'accreditamento  ha  validita'  per il periodo di vigenza del
piano sanitario regionale e, comunque, per non oltre cinque anni.
    6. La  richiesta di rinnovo dell'accreditamento e' inoltrata alla
Regione,  con  le  modalita' previste dal regolamento di cui all'Art.
13,  comma  3,  almeno  sei  mesi  prima  della  data di scadenza del
precedente accreditamento. ll rinnovo dell'accreditamento e' concesso
previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'Art. 10.
    7. La  giunta  regionale, nel caso di richiesta di accreditamento
da  parte  dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione  di  nuove
strutture   o   all'esercizio   di   nuove   attivita'  in  strutture
preesistenti,  puo', secondo le procedure definite dal regolamento di
cui  all'Art.  13, comma 4, rilasciare l'accreditamento temporaneo ai
soli  fini  e  per  il  tempo  necessario alla verifica del volume di
attivita' svolto e della qualita' dei risultati raggiunti. In caso di
verifica  positiva,  la durata dell'accreditamento decorre dalla data
di rilascio dell'accreditamento temporaneo.