Art. 14. Accreditamento 1. I soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'Art. 7 che intendono ottenere l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3. 2. La Regione provvede ad effettuare la verifica della funzionalita' rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantita' di prestazioni accreditabili in eccesso risultanti dall'atto programmatorio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 2). 3. In caso di verifica positiva, la Regione espleta l'attivita' istruttoria con le procedure previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3, ed esprime un parere di accreditabilita'. 4. L'accreditamento e' rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione della giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilita'. 5. L'accreditamento ha validita' per il periodo di vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, per non oltre cinque anni. 6. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento e' inoltrata alla Regione, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 3, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. ll rinnovo dell'accreditamento e' concesso previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'Art. 10. 7. La giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte dei soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attivita' in strutture preesistenti, puo', secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'Art. 13, comma 4, rilasciare l'accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della qualita' dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo.