Art. 10.
                      Obbligo di registrazione
    1.  Sono  soggetti  a registrazione ai sensi del regolamento (CE)
852/2004, con le modalita' di cui all'Art. 11, tutti gli stabilimenti
del  settore  alimentare  che  eseguono  una  qualsiasi delle fasi di
produzione,       trasformazione,      trasporto,      magazzinaggio,
somministrazione  e  vendita  ai  quali non si applica il regolamento
(CE) 853/2004.
    2.  Sono  soggette  a  registrazione,  con  le  modalita'  di cui
all'Art.  11,  anche  le  seguenti attivita' che trattano prodotti di
origine  animale  alle  quali  non  si  applica  il  regolamento (CE)
853/2004:
      a) la  vendita  di  carni  di  pollame  o  lagomorfi  macellati
nell'azienda  agricola  fino  a  un  massimo di 500 capi all'anno, da
parte  del  produttore  direttamente  al  consumatore  finale, su sua
richiesta,  oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al
dettaglio  o  di  somministrazione,  posti nell'ambito del territorio
della  provincia  in  cui  insiste  l'azienda  o nel territorio delle
province  contermini,  che  forniscano  direttamente  al  consumatore
finale tali carni come carni fresche;
      b) la  cessione  di  alimenti  di  origine  animale  effettuata
unicamente  da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al
dettaglio  ad  un  altro  esercizio  di  commercio al dettaglio posto
nell'ambito  dello stesso comune o dei comuni limitrofi, a condizione
che  l'attivita'  in questione non rappresenti l'attivita' prevalente
dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;
      c) l'attivita'  di  cacciatori  che,  in assenza di strutture e
attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi
all'anno  di  selvaggina  selvatica  piccola o di un capo all'anno di
selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure
a  laboratori  annessi  agli  esercizi di commercio al dettaglio o di
somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in
cui  insiste  la  zona  di  caccia  o  nel  territorio delle province
contermini, che riforniscono il consumatore finale.
    3.  Nei  casi  di  cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve
comunicare in forma scritta all'esercente l'attivita' di commercio al
dettaglio  o di somministrazione la zona di provenienza degli animali
cacciati,  al  fine  di  garantirne  la rintracciabilita'. Sono fatte
salve  le  disposizioni  in  materia  di accertamenti sanitari per le
carni   di   suini   ed   altri   animali  selvatici  sensibili  alla
trichinellosi.
    4.  Gli  stabilimenti  e  le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 che
siano  gia'  in  possesso  di  autorizzazione  o  altra registrazione
assimilabile,  rilasciata  in  base  a norme specifiche in materia di
alimenti,  non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende U.S.L.
provvedono  a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe
delle  registrazioni  di  cui  all'Art. 15 entro il 31 dicembre 2009,
richiedendo se del caso le necessarie integrazioni.
    5.  Gli stabilimenti che siano gia' in possesso di autorizzazione
o  altra  registrazione  assimilabile,  rilasciata  in  base  a norme
specifiche  di  settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono
soggetti a nuova registrazione.