Art. 10. Obbligo di registrazione 1. Sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, con le modalita' di cui all'Art. 11, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il regolamento (CE) 853/2004. 2. Sono soggette a registrazione, con le modalita' di cui all'Art. 11, anche le seguenti attivita' che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il regolamento (CE) 853/2004: a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 500 capi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche; b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attivita' in questione non rappresenti l'attivita' prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto; c) l'attivita' di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attivita' di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suini ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi. 4. Gli stabilimenti e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 che siano gia' in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende U.S.L. provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui all'Art. 15 entro il 31 dicembre 2009, richiedendo se del caso le necessarie integrazioni. 5. Gli stabilimenti che siano gia' in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.