Art. 11.
                     Modalita' di registrazione
    1.  Salvo  il  disposto  dell'Art.  10, comma 4, la registrazione
avviene a seguito di dichiarazione di inizio attivita' effettuata:
      a) per le attivita' svolte in sede fissa, presso il comune dove
si trova la sede operativa dello stabilimento;
      b) per  le attivita' diverse da quelle della lettera a), presso
il  comune dove si trova la sede legale della societa' o la residenza
del titolare della ditta individuale.
    2. La registrazione non e' soggetta a rinnovo; alla registrazione
provvede l'azienda U.S.L. competente per territorio.