Art. 11. Modalita' di registrazione 1. Salvo il disposto dell'Art. 10, comma 4, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attivita' effettuata: a) per le attivita' svolte in sede fissa, presso il comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento; b) per le attivita' diverse da quelle della lettera a), presso il comune dove si trova la sede legale della societa' o la residenza del titolare della ditta individuale. 2. La registrazione non e' soggetta a rinnovo; alla registrazione provvede l'azienda U.S.L. competente per territorio.