Art. 12.
                     Procedura di registrazione
    1.  I  titolari  di  stabilimenti  ed  i soggetti che svolgono le
attivita'  di  cui all'Art. 10 inviano al comune una dichiarazione ai
sensi  dell'Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti   amministrativi)  attestante  il  possesso  dei  requisiti
previsti    dal    regolamento   (CE)   852/2004,   corredata   dalla
documentazione prevista dal comune.
    2. Le attivita' di produzione primaria, trasporto, distribuzione,
vendita  e cessione di alimenti, compresa la sola somministrazione di
alimenti  senza preparazione, possono essere iniziate a partire dalla
data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
    3.   Le   attivita'  di  deposito  all'ingrosso,  trasformazione,
preparazione e somministrazione, possono essere iniziate a seguito di
eventuale  sopralluogo  di  verifica  di  cui  all'Art. 14 o comunque
trascorsi   trenta   giorni   dalla   data   di  presentazione  della
dichiarazione, dandone comunicazione al comune.
    4. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui
al  comma 2  o  della  comunicazione  di  cui  al comma 3, il comune,
in caso  di  accertata  carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti
legittimanti,   adotta   motivati   provvedimenti   di   divieto   di
prosecuzione  dell'attivita'  e  di rimozione dei suoi effetti, salvo
che,  ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato provveda a conformare
l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine
fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
    5.  Il  regime  di cui al comma 3 si applica anche qualora in uno
stesso  stabilimento  siano svolte piu' attivita' ed una soltanto sia
soggetta a dichiarazione con le modalita' di cui al medesimo comma 3.
    6.  Il  comune  trasmette  la  dichiarazione  di inizio attivita'
all'azienda  USL,  che effettua la registrazione nell'anagrafe con le
modalita'  di  cui  all'Art.  15,  previo  eventuale  sopralluogo  di
verifica nei casi di cui al comma 3.
    7.  Sono  fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge
n. 241/1990.