Art. 12. Procedura di registrazione 1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attivita' di cui all'Art. 10 inviano al comune una dichiarazione ai sensi dell'Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, corredata dalla documentazione prevista dal comune. 2. Le attivita' di produzione primaria, trasporto, distribuzione, vendita e cessione di alimenti, compresa la sola somministrazione di alimenti senza preparazione, possono essere iniziate a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. 3. Le attivita' di deposito all'ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione, possono essere iniziate a seguito di eventuale sopralluogo di verifica di cui all'Art. 14 o comunque trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dandone comunicazione al comune. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2 o della comunicazione di cui al comma 3, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 5. Il regime di cui al comma 3 si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte piu' attivita' ed una soltanto sia soggetta a dichiarazione con le modalita' di cui al medesimo comma 3. 6. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attivita' all'azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalita' di cui all'Art. 15, previo eventuale sopralluogo di verifica nei casi di cui al comma 3. 7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.