Art. 13. Aggiornamento della registrazione 1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati ed i soggetti che svolgono attivita' registrate comunicano al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attivita', nonche' ogni variazione significativa dell'attivita', delle strutture o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all'azienda U.S.L. per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni. In caso di cessione dell'attivita', la comunicazione e' effettuata dal nuovo titolare. 2. In caso di variazione significativa dell'attivita', delle strutture o del ciclo produttivo, l'azienda USL, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, puo' effettuare un sopralluogo di verifica con le modalita' di cui all'Art. 14.