Art. 13.
                  Aggiornamento della registrazione
    1.  Salvo  quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti
registrati ed i soggetti che svolgono attivita' registrate comunicano
al  comune  la  variazione  dei dati identificativi, la cessione o la
cessazione  dell'attivita',  nonche'  ogni  variazione  significativa
dell'attivita',  delle strutture o del ciclo produttivo, allegando la
relativa   documentazione;   il  comune  trasmette  la  comunicazione
all'azienda    U.S.L.   per   l'aggiornamento   dell'anagrafe   delle
registrazioni.  In  caso di cessione dell'attivita', la comunicazione
e' effettuata dal nuovo titolare.
    2.  In  caso  di  variazione  significativa dell'attivita', delle
strutture   o  del  ciclo  produttivo,  l'azienda  USL,  ricevuta  la
comunicazione  di  cui  al comma 1, puo' effettuare un sopralluogo di
verifica con le modalita' di cui all'Art. 14.