Art. 14. Sopralluogo di verifica 1. Nei casi di cui all'Art. 12, comma 3 e 13, comma 2, l'azienda U.S.L. puo' effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell'attivita' entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'Art. 12, comma 1 o della comunicazione di cui all'Art. 13, comma 1, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti generali e specifici previsti dal regolamento (CE) 852/2004. 2. Qualora in esito al sopralluogo di cui al comma 1 non siano riscontrate non conformita' rispetto ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, oppure le non conformita' rilevate siano tali da non rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'attivita' puo' essere iniziata, dandone comunicazione al comune. L'azienda U.S.L. notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie. 3. Qualora le non conformita' rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'azienda U.S.L. notifica l'esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l'attivita', salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.