Art. 14.
                       Sopralluogo di verifica
    1.  Nei casi di cui all'Art. 12, comma 3 e 13, comma 2, l'azienda
U.S.L.  puo'  effettuare  un  sopralluogo  di verifica presso la sede
operativa  dell'attivita'  entro  trenta giorni dal ricevimento della
dichiarazione  di  cui  all'Art. 12, comma 1 o della comunicazione di
cui  all'Art.  13,  comma 1, al fine di verificarne la conformita' ai
requisiti   generali   e  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE)
852/2004.
    2.  Qualora  in  esito al sopralluogo di cui al comma 1 non siano
riscontrate  non  conformita'  rispetto  ai  requisiti  previsti  dal
regolamento  (CE)  852/2004, oppure le non conformita' rilevate siano
tali  da  non  rappresentare  un  rischio  anche  potenziale  per  la
sicurezza  degli  alimenti, l'attivita' puo' essere iniziata, dandone
comunicazione  al  comune.  L'azienda  U.S.L.  notifica  al  titolare
l'esito  del  sopralluogo, assegnando un termine per l'adozione delle
misure correttive eventualmente necessarie.
    3.   Qualora   le   non   conformita'   rilevate  siano  tali  da
rappresentare  un  rischio  anche  potenziale  per la sicurezza degli
alimenti,  l'azienda  U.S.L.  notifica  l'esito  del  sopralluogo  al
titolare  ed  al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di
divieto  di  iniziare o proseguire l'attivita', salvo che il titolare
provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.