Art. 15. Anagrafe delle registrazioni 1. Le aziende U.S.L. assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attivita' di cui all'Art. 10, nonche' ai controlli ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale. 2. I dati minimi necessari per la registrazione sono indicati nell'allegato A del presente regolamento. 3. Le aziende U.S.L. mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.