Art. 15.
                    Anagrafe delle registrazioni
    1.  Le  aziende  U.S.L.  assicurano la corretta registrazione dei
dati relativi agli stabilimenti ed alle attivita' di cui all'Art. 10,
nonche'  ai  controlli  ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema
informativo  costituito  in  base  a  criteri omogenei sul territorio
regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale.
    2.  I  dati  minimi  necessari per la registrazione sono indicati
nell'allegato A del presente regolamento.
    3.  Le  aziende  U.S.L.  mantengono  aggiornata  l'anagrafe delle
registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.