Art. 10. Modalita' di utilizzo della quantita' premiale 1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'art. 9, e' utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal programma o dal piano all'esterno dell'ARP, all'interno di quelle classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, comprese quelle acquisite dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), ovvero in quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettere e) ed f), e comma 5, della legge regionale n. 11/2005. 2. L'utilizzo della quantita' premiale deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti: a) non possono essere superate le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici; b) non possono essere incrementate di oltre un terzo le potenzialita' edificatorie attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1; c) non puo' riguardare nuove superfici a destinazione commerciale. 3. La quantita' premiale e' utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano di cui all'art. 8, comma 1, e puo' essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico, purche' ricompresi negli stessi programmi o piani. 4. La quantita' edificatoria premiale e' determinata nella convenzione che disciplina i rapporti per l'attuazione dei programmi e dei piani di cui all'art. 8, comma 1, e puo' essere trasferita dai beneficiari successivamente alla realizzazione degli interventi previsti dal programma o dal piano, al comune o a terzi. 5. Con apposita legge sono disciplinate le ulteriori procedure per il riconoscimento, l'utilizzo e la gestione delle quantita' edificatorie premiali previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 11/2005.