Art. 10.
           Modalita' di utilizzo della quantita' premiale

   1.   La   superficie   utile   coperta,  conseguita  come  diritto
edificatorio  premiale  ai sensi dell'art. 9, e' utilizzata per nuove
costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal
programma  o  dal  piano  all'esterno dell'ARP, all'interno di quelle
classificate  dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee
B, C, D ed F ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, comprese
quelle  acquisite  dal  comune ai sensi dell'art. 1, comma 258, della
legge  24  dicembre  2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),
ovvero  in  quelle  di  cui  all'art. 4, comma 2, lettere e) ed f), e
comma 5, della legge regionale n. 11/2005.
   2.  L'utilizzo della quantita' premiale deve avvenire nel rispetto
dei seguenti limiti:
    a)  non possono essere superate le altezze massime previste dagli
strumenti urbanistici;
    b)   non  possono  essere  incrementate  di  oltre  un  terzo  le
potenzialita'  edificatorie  attribuite  dallo  strumento urbanistico
vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1;
    c)   non   puo'   riguardare   nuove   superfici  a  destinazione
commerciale.
   3.  La  quantita' premiale e' utilizzata solo successivamente alla
realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel
piano  di  cui all'art. 8, comma 1, e puo' essere impiegata anche per
ampliamenti  di  edifici  esistenti  interni  all'ARP,  ma esterni al
centro storico, purche' ricompresi negli stessi programmi o piani.
   4.   La  quantita'  edificatoria  premiale  e'  determinata  nella
convenzione  che disciplina i rapporti per l'attuazione dei programmi
e  dei piani di cui all'art. 8, comma 1, e puo' essere trasferita dai
beneficiari   successivamente  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal programma o dal piano, al comune o a terzi.
   5. Con apposita legge sono disciplinate le ulteriori procedure per
il   riconoscimento,   l'utilizzo   e  la  gestione  delle  quantita'
edificatorie  premiali  previste  dalla  presente legge e dalla legge
regionale n. 11/2005.