Art. 12.
                      Contributo di costruzione

   1.  Nei  centri storici il contributo di costruzione relativo agli
oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria di cui all'art. 24
della  legge  regionale  n. 1/2004 non e' dovuto per gli interventi a
fini   residenziali,  di  ristrutturazione  edilizia,  urbanistica  e
cambiamento di destinazione d'uso.
   2.  Negli  ambiti di rivitalizzazione prioritaria il contributo di
costruzione  relativamente  agli  oneri  di urbanizzazione primaria e
secondaria  ed  al costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25
della  legge  regionale n. 1/2004, non e' dovuto per gli interventi a
fini   residenziali,  di  ristrutturazione  edilizia,  urbanistica  e
cambiamento di destinazione d'uso.