Art. 8. Interventi premiali nell'ARP 1. I comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla legge regionale n. 11/2005, nonche' programmi urbani complessi di cui alla legge regionale n. 13/1997, comprendenti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente, in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico ricompresa nell'ARP, finalizzati al perseguimento contemporaneo di almeno tre degli obiettivi di cui all'art. 3. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantita' edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge, eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 10. I limiti di superficie degli interventi possono essere motivatamente ridotti dal consiglio comunale purche' l'intervento riguardi almeno un intero edificio. 3. La quantita' premiale e' costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale, corretto sulla base dei parametri definiti dalla legge di cui all'art. 10, comma 5, non puo' superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1, a seconda che trattasi di interventi eseguiti nell'ARP, rispettivamente all'interno od all'esterno del centro storico. 4. Il comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da applicare ai fini del calcolo della quantita' premiale entro i limiti di cui al comma 3. Il comune puo' altresi' superare i predetti limiti per gli interventi concernenti dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti i limiti di legge. 5. Il comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le aree nelle quali non si possono localizzare le quantita' edificatorie premiali e puo' stabilire una riduzione delle capacita' edificatorie previste dal vigente strumento urbanistico generale per compensare, anche parzialmente, le quantita' premiali. 6. Le quantita' premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l'ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.