Art. 8.
                    Interventi premiali nell'ARP

   1.  I  comuni approvano programmi urbanistici e piani attuativi di
cui  alla  legge  regionale  n.  11/2005,  nonche'  programmi  urbani
complessi  di  cui  alla  legge  regionale  n.  13/1997, comprendenti
interventi  di  restauro,  risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia o urbanistica di edifici od isolati situati prevalentemente,
in termini di superficie utile coperta, nella parte di centro storico
ricompresa  nell'ARP,  finalizzati  al perseguimento contemporaneo di
almeno tre degli obiettivi di cui all'art. 3.
   2.  Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino interventi
di  restauro,  risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed
urbanistica  per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile
coperta  superiore  a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri
quadrati  nel  caso  di  centri  storici  di  estensione territoriale
maggiore  di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di
quantita'  edificatorie  premiali,  commisurate  anche  ad  eventuali
interventi  di  infrastrutturazione  e  di  dotazioni  territoriali e
funzionali  pubbliche  eccedenti  i  limiti  di  legge,  eseguiti nel
rispetto  di  quanto  previsto  dalla normativa vigente in materia di
appalti  di lavori pubblici, da utilizzare nelle aree di cui al comma
1  dell'art.  10.  I  limiti  di  superficie degli interventi possono
essere   motivatamente   ridotti   dal   consiglio  comunale  purche'
l'intervento riguardi almeno un intero edificio.
   3.  La  quantita'  premiale  e'  costituita da diritti edificatori
espressi  in  superficie  utile coperta, il cui valore convenzionale,
corretto  sulla  base  dei  parametri  definiti  dalla  legge  di cui
all'art.  10,  comma 5, non puo' superare il cinquanta per cento o il
venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o
nel  piano  di  cui  al comma 1, a seconda che trattasi di interventi
eseguiti  nell'ARP,  rispettivamente  all'interno  od all'esterno del
centro storico.
   4. Il comune stabilisce, con le delibere di delimitazione dell'ARP
ed in base ai diversi caratteri di degrado, le percentuali massime da
applicare ai fini del calcolo della quantita' premiale entro i limiti
di cui al comma 3. Il comune puo' altresi' superare i predetti limiti
per  gli  interventi  concernenti dotazioni territoriali e funzionali
pubbliche eccedenti i limiti di legge.
   5.  Il  comune, con la delimitazione dell'ARP, deve individuare le
aree nelle quali non si possono localizzare le quantita' edificatorie
premiali  e puo' stabilire una riduzione delle capacita' edificatorie
previste  dal  vigente strumento urbanistico generale per compensare,
anche parzialmente, le quantita' premiali.
   6. Le quantita' premiali possono essere riconosciute solo nel caso
in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano
di  cui  al  comma  1  riguardi  almeno  per  l'ottanta  per cento il
restauro,  il  risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia
ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.