Art. 9. Misura della quantita' premiale 1. La superficie utile coperta conseguita come diritto edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi o nei piani di cui al comma 1, dell'art. 8, e' determinata dal comune dividendo il costo degli interventi stessi, calcolato con le modalita' indicate nel comma 2, per il costo totale a metro quadrato di superficie complessiva stabilito dalla Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, ridotto del venti per cento, vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. 2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti gli obblighi di legge, nonche' delle eventuali demolizioni di manufatti finalizzati a migliorare la fruibilita' degli spazi pubblici ed e' determinato con il ricorso all'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione del programma o del piano. Il costo e' documentato negli elaborati del progetto e asseverato dal progettista.