Art. 9.
                   Misura della quantita' premiale

   1.   La   superficie   utile   coperta   conseguita  come  diritto
edificatorio premiale, a seguito della realizzazione degli interventi
ricompresi  nei programmi o nei piani di cui al comma 1, dell'art. 8,
e' determinata dal comune dividendo il costo degli interventi stessi,
calcolato  con le modalita' indicate nel comma 2, per il costo totale
a  metro  quadrato  di superficie complessiva stabilito dalla Regione
per  gli  interventi  di  nuova  costruzione di edilizia residenziale
pubblica,   ridotto   del   venti   per  cento,  vigente  al  momento
dell'approvazione del programma o del piano.
   2.  Il costo degli interventi di cui al comma 1 comprende il costo
degli    interventi    di    restauro,    risanamento   conservativo,
ristrutturazione  edilizia  ed  urbanistica,  delle  infrastrutture e
delle  dotazioni  territoriali  e  funzionali pubbliche eccedenti gli
obblighi  di  legge, nonche' delle eventuali demolizioni di manufatti
finalizzati  a  migliorare  la fruibilita' degli spazi pubblici ed e'
determinato  con  il  ricorso  all'elenco prezzi regionale vigente al
momento  dell'approvazione  del  programma  o  del piano. Il costo e'
documentato   negli   elaborati   del   progetto   e  asseverato  dal
progettista.