Art. 13.
            Qualificazione degli scarichi di insediamenti
                      civili nuovi ed esistenti
 
   1.  Si  considerano  esistenti gli insediamenti civili che abbiano
attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima
della  data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modiliche ed integrazioni.
   2.  Sono  equiparati  agli  esistenti  gli insediamenti civili che
abbiano attivato lo scarico o  che  abbiano  ottenuto  la  licenza  o
concessione  edilizia  dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio
1976,  n.  319  e  successive  modiliche  ed  integrazioni  e   prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
   3.  Si  considerano  nuovi  gli  insediamenti  civili  che abbiano
attivato lo scarico o che abbiano ottenuto  la  concessione  edilizia
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
   4.   Il   Sindaco,   quale   Autorita'   competente   al  rilascio
dell'autorizzazione ed al  controllo,  attribuisce  la  qualifica  di
scarico di insediamento civile e lo classilica in base alle categorie
previste dall'articolo 14, avvalendosi della U.S.S.L. competente  per
territorio.