Art. 13. Qualificazione degli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti 1. Si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico, o che abbiano ottenuto la licenza edilizia prima della data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiliche ed integrazioni. 2. Sono equiparati agli esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modiliche ed integrazioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge. 3. Si considerano nuovi gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della presente legge. 4. Il Sindaco, quale Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo, attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classilica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi della U.S.S.L. competente per territorio.